Art. 12.
(Attività sportivo-agonistiche).

      1. Le regioni, anche nell'ambito delle proprie competenze in materia di sport, stabiliscono i criteri per l'individuazione, all'interno del sistema idrico regionale, di tratti di corso d'acqua o di bacino ove possono essere svolte attività sportivo-agonistiche.
      2. I tratti individuati ai sensi del comma 1 sono classificati campi di gara e di allenamento permanenti e la loro gestione può essere affidata alle associazioni nazionali di pescatori accreditate ai sensi dell'articolo 6 o alle loro articolazioni periferiche in base ad appositi capitolati.
      3. Ai tratti individuati ai sensi del comma 1 possono accedere, per l'esercizio delle specifiche attività, esclusivamente i pescatori classificati e riconosciuti sportivo-agonisti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
      4. L'estensione dei tratti individuati ai sensi del comma 1 non può comunque superare il 10 per cento dell'intero sistema idrico. La percentuale è ridotta al 5 per cento per le acque montane. Nelle acque montane di particolare pregio, ove può sussistere il rischio di alterazioni biogenetiche, non possono essere individuati campi di gara e di allenamento. Ogni manifestazione sportivo-agonistica è preclusa nei corsi d'acqua, nei laghi e nei bacini artificiali alpini o appenninici posti

 

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a quote superiori a 1.200 metri sul livello del mare.
      5. Ove i tratti individuati ai sensi del comma 1 ricadano su zone oggetto di diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle province, l'affidamento avviene in base al canone ricognitorio.
      6. Le regioni, per esigenze di migliore pianificazione della pesca nelle acque interne, possono conferire alle province le funzioni di cui ai commi 2, 3, e 5.