1. Le regioni, anche nell'ambito delle proprie competenze in materia di sport, stabiliscono i criteri per l'individuazione, all'interno del sistema idrico regionale, di tratti di corso d'acqua o di bacino ove possono essere svolte attività sportivo-agonistiche.
2. I tratti individuati ai sensi del comma 1 sono classificati campi di gara e di allenamento permanenti e la loro gestione può essere affidata alle associazioni nazionali di pescatori accreditate ai sensi dell'articolo 6 o alle loro articolazioni periferiche in base ad appositi capitolati.
3. Ai tratti individuati ai sensi del comma 1 possono accedere, per l'esercizio delle specifiche attività, esclusivamente i pescatori classificati e riconosciuti sportivo-agonisti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
4. L'estensione dei tratti individuati ai sensi del comma 1 non può comunque superare il 10 per cento dell'intero sistema idrico. La percentuale è ridotta al 5 per cento per le acque montane. Nelle acque montane di particolare pregio, ove può sussistere il rischio di alterazioni biogenetiche, non possono essere individuati campi di gara e di allenamento. Ogni manifestazione sportivo-agonistica è preclusa nei corsi d'acqua, nei laghi e nei bacini artificiali alpini o appenninici posti